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Il valore dell’Educazione Continua in Medicina

Premessa
L’educazione continua in medicina è stata introdotta nel 2002 con lo scopo di diventare lo strumento per far evolvere le conoscenze e le competenze professionali. 

Il compito di ogni professionista sanitario è quello di mettere “Il Paziente al centro” delle sue prestazioni che si traduce in:

  • efficacia delle Cure
  • qualità e Sicurezza
  • sostenibilità economica
  • soddisfazione del paziente e della famiglia

 

Perché è obbligatoria la formazione continua e l’acquisizione dei crediti ECM?

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

La partecipazione al programma nazionale ECM da parte del professionista sanitario è obbligatoria secondo le modalità stabilite dalla Commissione Nazionale ECM ed è parte integrante sia dei codici deontologici delle diverse Professioni sia della normativa vigente.

 

Il MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO descrive e disciplina la nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista.

Le informazioni di seguito riportate sono estratte dal Manuale e dalla normativa ECM vigente consultabili sul sito Agenas

 

1. La certificazione ECM per valorizzare e tutelare la professione
2. Banca dati e verifica crediti ECM
3. Vantaggi della formazione continua 
4. Obbligo formativo triennio 2017-2019
5. Formazione individuale
6. Esoneri, esenzioni
7. Ruoli e compiti nel sistema nazionale ECM



 

1. La certificazione ECM per valorizzare e tutelare la professione

La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni.

Si tratta quindi dell’atto conclusivo di uno specifico percorso che qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

La certificazione della formazione triennale ECM, come stabilito dalla Commissione ECM, viene rilasciata dall’Ordine/Collegio territoriale o dalla Commissione Nazionale esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.

La certificazione viene rilasciata sulla base dei crediti registrati sulla pagina personale di ogni professionista presente nel sito del consorzio Co.Ge.A.P.S. ed è valida e utilizzabile secondo la normativa vigente.

 

Il professionista può richiedere la certificazione ECM triennale al/alla:

  • proprio Ordine, Collegio o Associazione facente parte del Consorzio Co.Ge.A.P.S.
  • CNFC, Commissione Nazionale Formazione Continua, qualora non iscritto a un Associazione (o iscritto ad Associazione non facente parte del Consorzio). Sono in via di definizione le modalità con cui sarà rilasciata la certificazione da parte dalla CNFC.

 

Certificazione per Medico Competente: il medico, oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici, se nel triennio consegue l’obbligo formativo individuale riceve anche la Certificazione come MC se:

  1. a) soddisfa l’obbligo formativo individuale ECM del triennio
  2. b) acquisisce almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale triennale in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

 

Al professionista che non ha assolto l’obbligo formativo triennale viene rilasciata l’attestazione che indica il non soddisfacimento fabbisogno formativo.

 

Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016

La Commissione nazionale il 27 settembre 2018 e il 14 febbraio 2018 ha pubblicato la delibera sulle modalità di recupero del debito formativo del triennio 2014-2016.

È possibile trasferire al triennio 2014-2016 i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 a soddisfazione del debito formativo pregresso affinché possa ottenere la certificazione ECM.

Tale operazione va effettuata dal professionista sul portale del consorzio Co.Ge.A.P.S. all’interno della propria pagina.

I crediti acquisiti nel triennio 2017-2019, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio in corso.

I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

 


 

2. Banca dati e verifica crediti ECM

Per verificare i crediti acquisiti nei precedenti trienni è necessario accedere, previa registrazione, all’anagrafe crediti ECM sul sito di Co.Ge.A.P.S. http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot


Dopo l’accesso alla banca dati Co.Ge.A.P.S. ogni professionista visualizza nella propria pagina tutti i crediti acquisiti a partire dal 2011 anno di attivazione della banca dati.

I crediti trasmessi dai Provider a chiusura degli eventi vengono registrati automaticamente nell'anagrafica del professionista.

Di segito il facsimile delle schede di registrazione dei crediti acquisiti da ogni professionista raggruppati per triennio.


 



Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte” (accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009).

 


 

3. Vantaggi della formazione continua

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale.

A oggi non ci sono sanzioni dirette e l’orientamento sia della CNFC sia dei rappresentanti delle professioni sanitarie è quello di definire criteri di valorizzazione della formazione assolta e non “punire”.

 

La certificazione ECM diventa quindi un valore e una tutela per il professionista ed è oramai requisito per:

  • valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)

  • valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)

  • partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa

  • iscrizione Albo dei Medici Competenti

  • impiego nel privato accreditato

  • impiego in alcuni Enti Pubblici

  • agevolazioni sui premi assicurativi

  • strumento di difesa nei casi di dispute legali

 

Possono sussistere nell’esercizio professionale delle "Sanzioni dirette o indirette", di seguito alcuni esempi.

La prima sanzione diretta ha visto coinvolti i Medici Competenti.

Nel 2015 dopo le verifiche della formazione continua obbligatoria per i medici competenti è stata disposta d'ufficio la cancellazione dall' Albo nazionale speciale dei medici competenti di oltre 3500 medici non in regola con il conseguimento dei crediti formativi.

 

Certificazioni della qualità: sempre più frequentemente le aziende sanitarie, sia pubbliche che private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) nell'ambito delle verifiche e ispezioni per la certificazione della Qualità devono documentare l'ottemperanza all'obbligo ECM da parte del proprio personale. Le rilevazioni di "non conformità" di un certo rilievo può pregiudicare l'esito della certificazione e mettere altresì a repentaglio gli accreditamenti e/o le convenzioni dell'azienda a livello regionale o di Asl.

 

Premi assicurativi strutture pubbliche e private: le strutture che non sono in grado di certificare l'aggiornamento professionale del proprio personale possono attendersi una forte penalizzazione nella determinazione del premio annuale di assicurazione.

 

La medesima situazione vale ovviamente per gli accreditamenti, convenzioni e premi assicurativi pagati dei liberi professionisti.

 

Cause legali: la mancanza di aggiornamento professionale può diventare più serio nell'eventualità che si verifichino degli eventi avversi nel corso dell'attività professionale. Il giudice, chiamato a valutare, sia in sede civile sia in sede penale, se nel comportamento del professionista possono ravvisarsi profili di imprudenza, imperizia o negligenza, non essendo egli stesso un esperto della materia, sarà portato a basare il suo giudizio sulla presenza di elementi oggettivi. In questi casi l'impossibilità del professionista a documentare il pieno adempimento dell'obbligo di aggiornamento può pesare in maniera determinante sull'esito del giudizio. Molto verosimilmente le società Assicuratrici potranno contestare l'illecito disciplinare per giustificare il rifiuto di risarcire il danno.

 

L’Ordine dei Medici di Firenze cita sull’Obbligatorietà dell’ECM quanto segue:

"… un medico che non fosse in regola con i crediti ECM avrebbe grosse difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale perché sempre più spesso tali strutture richiedono al medico di dimostrare la propria regolarità ECM. Oppure, recentemente, alcuni Enti Pubblici come l'INAIL, prima di conferire un incarico libero professionale ad un medico, pretendono che costui dimostri la propria regolarità ECM, altrimenti si perde il diritto all'incarico. Infine, non bisogna sottovalutare nemmeno il versante legale e assicurativo.

Nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l'eventuale irregolarità ECM potrebbe "pesare" in termini di quantificazione della colpa professionale, col rischio che l'assicurazione si "chiami fuori" proprio per questo motivo. In conclusione, al di là dell'esistenza o meno di specifiche sanzioni, ogni medico e odontoiatra dovrebbe mantenersi in regola con l'obbligo ECM, sia per non perdere occasioni di lavoro, sia per non subire contestazioni di tipo legale o assicurativo." (http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/256-ecm-alcune-cose-importanti-da-sapere)

La proposta del Ministro Lorenzin

Nel giugno 2016, il ministro della Salute Lorenzin nel corso di una conferenza pubblica, ha annunciato un'indagine su chi omette di seguire i corsi ECM. Nella stessa sede è stata propugnata la proposta di obbligare i medici ad esporre nel proprio ambulatorio, studio, etc. la certificazione di avvenuto aggiornamento ECM.

 


 

4. Obbligo formativo triennio 2017-2019

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni e di eventuali altre riduzioni quali: premi per acquisizione crediti nel triennio 2014-2016; bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017- 2019 come di seguito riportati.

 

2014-2016 - crediti acquisiti

Riduzione n. crediti

1.      da 121 a 150

30

2.      da 80 a 120

15

3.      Completato il dossier formativo individuale

15

Nota: le riduzioni dei punti 1 e 2 sono cumulabili

con quella del punto 3

 

La formazione non svolta secondo le regole della CNFC non contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo.

 

Le “nuove regole” del triennio 2017-2019

Sono stati introdotti alcuni vincoli validi per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica e privata in rapporto dipendente o libero professionale.

La CNFC ha aggiornato le regole redendole più flessibili e valide per tutti i professionisti sanitari e dettagliate nel nuovo Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

 

Il professionista sanitario deve assolvere in qualità di discente il proprio obbligo formativo acquisendo i crediti nella misura del:

  • almeno il 40% (60 crediti ECM) del proprio fabbisogno formativo triennale attraverso eventi erogati da provider accreditati (eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e da altre riduzioni);
  • 60% dei crediti (90 crediti ECM) possa essere acquisito da attività di formazione individuale (tutoraggio, crediti esteri, pubblicazioni, sperimentazioni) e di docenza in eventi ECM nei limiti per ogni singola tipologia indicati nel Manuale.
  • viene esteso a tutti i professionisti la possibilità di acquisire crediti ECM attraverso l’autoformazione, non devono però superare il 20% del fabbisogno formativo triennale (massimo 30 crediti per triennio);
  • la formazione reclutata o sponsorizzata o sponsorizzata e reclutata è riconosciuta per il massimo di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale (massimo 50 crediti ECM per triennio);

Cosa comportano le “nuove regole”?

  • Maggiore semplificazione per il Professionista, che ha meno regole ma più chiare.
  • Una base di Formazione accreditata che garantisce la Qualità del percorso formativo triennale, pur lasciando libertà al Professionista di completare l’obbligo formativo con attività complementari.

Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione a eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.

 


 

5. Formazione individuale

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le quelle attività non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

  1. pubblicazioni scientifiche (vedi Manuale Allegato IV);
  2. sperimentazioni cliniche (vedi Manuale Allegato V);

b) tutoraggio individuale (vedi Manuale Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all’estero (vedi Manuale Allegato VII);

d) attività di autoformazione (vedi Manuale Allegato VIII).

 

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione.

 

Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l’attività svolta.

Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del Co.Ge.A.P.S., ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l’indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.

 

La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di cui agli allegati IV-VIII del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

 

5. a) Attività di ricerca scientifica

 

  1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

  • 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
  • 1 credito (altro nome)

 

  1. Sperimentazioni cliniche

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti - previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

  • 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
  • 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
  • 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

 

5. b) Tutoraggio individuale (vedi Manuale Allegato VI)

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale:

  • in ambito universitario Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509.Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
  • nei corsi di formazione specifica in medicina generale compresi per quest’ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche

Maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

 

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

 

5. c) Attività di formazione individuale all’estero (vedi Manuale Allegato VII)

Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.

Formazione individuale svolta all’estero presso enti inseriti nella LEEF

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF).

 

Formazione individuale svolta all’estero presso enti non inseriti nella LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all’estero, nell’ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei limiti indicati al punto 3.4.2 del Manuale

 

5. d) Attività di autoformazione (vedi Manuale Allegato VIII)

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale (30 crediti ECM) valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

 


 

6. Esoneri, Esenzioni

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai corsi indicati nel Manuale.

L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

 

Esenzioni

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X); costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e le incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, nelle situazioni indicate nel Manuale.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste nel paragrafo del Manuale (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico Co.Ge.A.P.S., l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

 

Valutazione delle istanze

Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal presente Manuale. Le istanze devono essere trasmesse previa iscrizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., secondo i modelli riportati agli Allegati IX-XI.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate nel Manuale in vigore.

 


 

7. Ruoli e compiti nel sistema nazionale ECM

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA - CNFC

Costituita per decreto del Ministero della salute, detiene la Governance del sistema ECM, definisce gli obiettivi formativi di interesse nazionale, i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione determina altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.


AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)

Fornisce il supporto giuridico, amministrativo e gestionale ai lavori della Commissione ECM stessa e a tutti gli organismi ad essi correlati (ai sensi della legge 244 del 2007).

Per quanto riguarda i professionisti sanitari, si occupa della comunicazione e diffusione della normativa che definisce regole uniformi per l’aggiornamento dei professionisti sanitari, assistendoli tramite un apposito supporto di help-desk e curando le attività propedeutiche alla certificazione dei professionisti appartenenti alle associazioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, di competenza della Commissione nazionale, avvalendosi anche del supporto e del confronto con il Consorzio per la gestione delle anagrafiche dei professionisti sanitari (Co.Ge.A.P.S.).

AGENAS gestisce le attività di accreditamento dei provider, controlla presso la sua sede o durante un evento residenziale accreditato le attività, al fine di verificarne direttamente la sussistenza dei requisiti minimi per l’accreditamento, l’indipendenza dei contenuti formativi degli eventi ECM dagli interessi commerciali presenti nell'area sanitaria, nonché la coerenza delle attività formative svolte con gli obiettivi formativi. Nel corso del 2016 sono stati verificati più di 160 provider.


Co.Ge.A.P.S

Il Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina. Il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.

I professionisti sanitari possono verificare i crediti ECM acquisiti dal 2011 in poi, trasmessi da provider nazionali e regionali, iscrivendosi nell’area riservata del Co.Ge.A.P.S. – Accesso anagrafe crediti ECM.

Gli ordini, collegi e associazioni tramite l’anagrafe dei crediti ECM verificano la congruità dei crediti ECM del singolo professionista per emettere la CERTIFICAZIONE o l’ATTESTAZIONE.

Le anagrafiche dei professionisti abilitati all’esercizio professionale costituiscono l’insieme teorico dei professionisti che in forza dell’art.16-quater del decreto 229/99 “dovrebbero” partecipare al programma di formazione continua in medicina (ECM) in quanto obbligo per tutti gli operatori della sanità:

“La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private”.

La gestione della registrazione dei crediti acquisiti.

 


PROVIDER

Hanno la responsabilità di erogare formazione ai professionisti sanitari, attribuendo crediti ECM alle attività formative conformemente alla normativa vigente.


PROFESSIONISTI SANITARI

Devono formarsi in maniera continua, acquisendo 150 crediti ECM nel triennio, al fine di migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza del SSN.

La formazione costituisce obbligo etico e deontologico.

 

CITTADINI

Devono beneficiare di servizi di eccellenza che dipendono da un elevato livello di formazione del personale del SSN.