FAQ ECM

Le risposte alle domande di seguito riportate sono estratte dal sito di Agenas - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

  1. Cosa è l'Educazione Continua in Medicina (ECM)?
  2. Cosa sono i crediti ECM?
  3. Chi è soggetto all'obbligo ECM?
  4. Da quando decorre l'obbligo formativo ECM?
  5. Chi è il provider ECM?
  6. Qual è l'obbligo formativo triennale?
  7. Quali sono le tipologie di eventi con i quali acquisire crediti?
  8. Ci sono limitazioni nell’acquisizione dei crediti?
  9. Come controllare i crediti?
  10. Chi verifica i crediti ottenuti dal singolo operatore e la congruità con la normativa vigente?
  11. Cosa si intende per Certificazione?
  12. Ci sono sanzioni per chi non assolve il debito formativo?
  13. Come verificare l'accreditamento effettivo di un corso?
  14. Che cos'è la formazione individuale?
  15. Che cos'è l'autoformazione?
  16. Quanti crediti possono derivare da attività di docenza?
  17. I crediti ECM ottenuti con corsi FAD sono validi su tutto il territorio nazionale?
  18. Tutti i crediti ECM possono essere acquisiti con corsi FAD?
  19. Qual è la differenza tra eventi erogati da Provider Nazionali e Provider Regionali?
  20. Quanti crediti si possono acquisire da corsi sponsorizzati?
  21. Cosa si intende per reclutamento?

 

 

1. Cosa è l'Educazione Continua in Medicina (ECM)?

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua sono tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Tutti gli operatori sanitari che operano in regime dipendente, convenzionato o libero professionale hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire un'assistenza qualitativamente utile.

Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

 

 

2. Cosa sono i crediti ECM?

È il criterio con cui viene valutata la formazione continua in medicina in termini di impegno e tempo che ogni operatore dedica al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.

L’obbligo minimo di aggiornamento triennale stabilito dalla normativa vigente ECM, è di 150 ore di formazione che corrisponde a 150 crediti ECM ossia in media 50 crediti ogni anno

 

 

3. Chi è soggetto all'obbligo ECM?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti a una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

 

 

4. Da quando decorre l'obbligo formativo ECM?

L’obbligo formativo decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo professionale e deve essere assolto finché si rimane iscritti all’Albo.

 

 

5. Chi è il provider ECM?

L’accreditamento di un Provider ECM è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (Commissione Nazionale per la formazione continua o Regioni/Province Autonome direttamente o attraverso organismi da queste individuate) che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative idonee per l’ECM individuando e attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi e rilasciando il relativo attestato ai partecipanti.

Accademia Tecniche Nuove Srl nel dicembre 2017 ha ottenuto dalla Commissione Nazionale ECM l’accreditamento provvisorio in qualità di Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM), codice identificativo 5850.

 

 

6. Qual è l'obbligo formativo triennale?

L’obbligo formativo triennale è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in materia di esoneri, esenzioni e di eventuali altre riduzioni.

Eccezione: la Commissione, a causa della pandemia, ha stabilito che per il triennio 2020-2022 l'obbligo formativo è di 100 crediti formativi.

È opportuno che ogni professionista verifichi il personale debito formativo consultando la propria pagina – accedendo con lo SPID – sul sito Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) - 

 

 

7. Quali sono le tipologie di eventi con i quali acquisire crediti?

I crediti, per ogni triennio, possono essere acquisiti attraverso 2 macrotipologie di eventi:

  • 60% dei crediti acquisti da attività di formazione individuale (vedi punto 14);
  • 40% dei crediti acquisiti attraverso eventi accreditati da provider.

 

 

8. Ci sono limitazioni nell’acquisizione dei crediti?

Il professionista deve assolvere in qualità di discente:

  • 40% del proprio fabbisogno formativo triennale da eventi erogati da provider accreditati ECM.

Altre limitazioni sono:

  • massimo 1/3 del fabbisogno formativo triennale acquisito da eventi a quali partecipa come reclutato da parte di un’azienda o da eventi sponsorizzati o da eventi sponsorizzati e reclutati;
  • massimo 20% del fabbisogno triennale complessivo assolto con crediti acquisiti per autoformazione (vedi punto 15).

 

 

9. Come controllare i crediti acquisiti?

L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM.

Si accede al portale Co.Ge.A.P.S. con lo SPID (https://application.cogeaps.it/login/

Dopo l’accesso all’anagrafe crediti ECM ogni professionista verifica la propria situazione di crediti acquisiti nei vari trienni. Sul portale CoGeAPS sono caricati i crediti acquisiti a partire dal 2011.

Per verificare i crediti acquisti da eventi conclusi nel triennio in corso accedere, previa registrazione, alla piattaforma Agenas - link https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx 

Nota: i Provider devono trasmettere ad Agenas, entro 90 giorni dalla data di conclusione di ogni corso, i dati dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Agenas successivamente trasmette i dati al portale Co.Ge.APS. 

 
 

10. Chi verifica i crediti ottenuti dal singolo operatore e la congruità con la normativa vigente?

Ogni operatore ha il compito di tenere il conto dei crediti acquisiti ed è sua responsabilità il raggiungimento della quota prevista triennale.

La verifica dei crediti formativi spetta all’Ordine o il Collegio o all’Associazione professionale competente che utilizza i dati presenti nell’anagrafe ECM del Co.Ge.A.P.S.- Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

 

 

11. Cosa si intende per Certificazione?

La certificazione intesa come soddisfazione del fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni.

Si tratta quindi dell’atto conclusivo di uno specifico percorso che qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

La certificazione della formazione triennale ECM, previa verifica dei dati presenti su Co.Ge.A.P.S., viene rilasciata dall’Ordine/Collegio territoriale o dalla Commissione Nazionale esclusivamente su richiesta del professionista sanitario in regola con l’obbligo formativo.

Compito del Provider è l’invio dei dati, entro 90 gg dalla conclusione dell’evento, al Co.Ge.A.P.S che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

 

 

12. Ci sono sanzioni per chi non assolve il debito formativo?

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale.

Con la mancata formazione del professionista sanitario, all’illecito disciplinare si aggiungono in caso di inadempienza: l’impatto sugli incarichi ricoperti e avanzamenti di carriera, la valutazione nei concorsi fino alla penalizzazione da parte delle compagnie assicurative.

Proprio il decreto attuativo della legge Gelli sulla responsabilità professionale introduce, tra le altre cose, un legame tra formazione e polizze assicurative che si tradurrebbe in forme di penalizzazioni, tipo bonus-malus, in relazione proprio all’aver assolto o meno l’obbligo formativo triennale.

A partire dal 2022 sono iniziati i controlli da parte degli Ordini e Colleghi, attraverso il portale CoGeAPS, e per chi non avrà assolto l’obbligo formativo triennale si prevedono diverse azioni che vanno dal semplice avvertimento fino alla sospensione dell’esercizio professionale.

 

 

13. Come verificare l’accreditamento effettivo di un corso?

Il corso deve riportare il codice identificativo composto da 2 numeri divisi da un trattino: il primo identifica il numero di accreditamento del provider, il secondo quello specifico dell’evento.

Esempio 5850 – 222222 . Si può verificare l’accreditamento e i dati di un evento direttamente sulla banca dati sul sito di Agenas.

 

 

14. Che cos'è la formazione individuale?

Per "formazione individuale" si intende un insieme di attività formative, non erogate da provider accreditati ECM, e che permettono di acqusire al massimo il 60% dei crediti triennali.

Sono considerati crediti individuali quelli acqusiti da:

  1. formazione effettuata all’estero
  2. pubblicazioni scientifiche
  3. autoformazione
  4. sperimentazioni cliniche
  5. tutoraggio

Per maggiori dettagli è possibile consultare:

 

 

15. Che cos'è l'autoformazione?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.

Per ogni triennio il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Per richiedere i crediti derivanti da attività di autoformazione è necessario l'invio del modulo di auticertificazione compilato:

  • al proprio Ordine di appartenenza

oppure

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_VIII._Dichiarazione_di_autoformazione.pdf

 

 

16. Quanti crediti possono derivare da attività di docenza?

A chi svolge attività di docenze/relazioni a eventi residenziali, docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD, preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD, è attribuito 1 credito per ½ ora di docenza o relazione - 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione.

Il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150).

 

 

17. I crediti ECM ottenuti con corsi FAD sono validi su tutto il territorio nazionale?

Secondo la normativa, i crediti erogati da Provider accreditati dalla Commissione Nazionale ECM sono validi su tutto il territorio nazionale.

 

 

18. Tutti i crediti ECM possono essere acquisiti con corsi FAD?

La Commissione Nazionale non ha stabilito i limiti in percentuale per acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione alle diverse tipologie formative: RES (residenziale), FAD (formazione a distanza), FSC (formazione sul campo), Blended.

Quindi , la totalità dei crediti ECM può essere acquisita attraverso la partecipazione a corsi di formazione a distanza (FAD).

 

 

19. Qual è la differenza tra eventi erogati da Provider Nazionali e Provider Regionali?

I crediti ECM, di tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC), attribuiti da provider accreditati a livello nazionale sono validi a livello nazionale.

I crediti ECM attribuiti da provider accreditati a livello regionale sono validi a seconda la tipologia dell’evento formativo:

  • Crediti ECM acquisiti da eventi formativi RESIDENZIALI sono validi a livello nazionale
  • Crediti ECM acquisiti da eventi formativi FAD, formazione a Distanza, sono riconosciuti solo ai professionisti che effettivamente esercitano nella regione di accreditamento del Provider.

Accademia Tecniche Nuove Srl è Provider con accreditamento provvisiorio con il numero 5850.

 

 

20. Quanti crediti si possono acquisire da corsi sponsorizzati?

Gli operatori sanitari possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione a eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor).

I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto da parte delle Aziende (Sponsor).

Il provider non può trasmettere allo sponsor gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.

 

 

21. Cosa si intende per reclutamento?

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

Per ogni triennio è possibile assolvere mediante reclutamento crediti per un massimo di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’Ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. Il provider non può trasmettere all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.