Reclutamento ECM

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DEL RECLUTAMENTO DA PARTE DI AZIENDE COMMERCIALI -NORMATIVA ECM IN VIGORE DAL 1.01.2019

Si informa che la compilazione della dichiarazione, richiesta dalla normativa ECM vigente, ha valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000

 

- Cosa significa reclutamento

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste ultime individuato.

Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

 

- Quando una partecipazione non è considerata reclutata

Quando il professionista paga direttamente la quota di iscrizione prevista.

Anche in questo caso il professionista, al primo accesso al corso, deve compilare la dichiarazione rispondendo alla domanda:

  • Sei stato reclutato da un’azienda – cliccare su NO
  • Cliccare su conferma

 

- Quando una partecipazione è considerata reclutata

Quando al professionista un’azienda mette a sua disposizione gratuitamente la partecipazione a un corso.

In questo caso il professionista, al primo accesso al corso, deve compilare la dichiarazione rispondendo alle domande:

  • Sei stato reclutato da un’azienda – cliccare su SI
  • Selezionare l’azienda che ha messo a tua disposizione il corso
  • cliccare su conferma

 

Limite acquisizione crediti da corsi sponsorizzati e/o reclutati

Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

 

Attenzione è responsabilità del singolo professionista mantenere la contabilità dei crediti acquisti attraverso corsi sponsorizzati o corsi reclutati o corsi sponsorizzati e reclutati.

 

Per verificare il proprio fabbisogno formativo triennale è necessario accedere a Co.Ge.A.P.S con le proprie credenziali, se registrato, o registrarsi per accedere alla pagina personale.

In essa è indicato il numero dei crediti del fabbisogno per il triennio in corso e, sulla base di tale numero, il calcolo di quanti crediti corrispondono all’1/3 sul totale. Alcuni esempi nella tabella che segue.

 

Fabbisogno formativo totale

1/3 del fabbisogno

150 crediti

50 crediti

140 crediti

47 crediti

130 crediti

43 crediti

120 crediti

40 crediti

 

- Obblighi del Provider

** Raccogliere e conservare le dichiarazioni di reclutamento

** Trasmettere a conclusione del corso i dati all’Ente accreditante e al COGEAPS.

 

Normativa ECM di riferimento

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

1.8. Reclutamento del professionista sanitario

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

 

Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni*.

Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento.

 

Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’Ente accreditante e al COGEAPS.

Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.

 

*Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 - Art. 80 - (Reclutamento dei discenti)

  1. Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario.
  2. Il professionista sanitario non può assolvere a più di un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento.
  3. Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario deve dichiarare al provider il proprio reclutamento e il mancato superamento del limite di cui al precedente comma. La violazione di tale obbligo viene segnalata dall’ente accreditante all’Ordine, Collegio, Associazione nazionale o loro Federazioni cui il professionista risulta iscritto.
  4. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.
  5. Il provider non può trasmettere allo sponsor o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.